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Aprire, volturare o revocare un accesso fuori del centro abitato su strada comunale

Descrizione

Aprire, volturare o revocare un accesso fuori del centro abitato su strada comunale

Sono accessi (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22):

  • le immissioni di una strada privata su una strada a uso pubblico
  • le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Per aprire un nuovo accesso occorre ottenere l'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 45).

L’accesso deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente: se per realizzarlo è necessario eseguire opere edilizie, occorre quindi prima ottenere il titolo abilitativo edilizio previsto.

Requisiti

Può chiedere l'apertura di un accesso chi vanta un titolo reale sull'area privata.

Tutti gli accessi devono avere le seguenti caratteristiche (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 45):

  • nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati a patto che realizzati a distanza non inferiore di norma a 300 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino a un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasferibili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti
  • gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata
  • l'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonchè ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice della strada
  • l'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza
  • gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; nel caso si inserisca su di una viabilità asfaltata o depolverizzata,  devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto (ad esempio asfalto o calcestruzzo) e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano (se necessario dovrà realizzarsi idonea griglia con sottostante canaletta di scolo per l’intera sua larghezza)
  • gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e a operare sotto sorveglianza dello stesso
  • è consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto
  • l’accesso dovrà essere individuato con l’apposizione di due delineatori, (paletti), così come previsti dall’art. 174, lett. f), del regolamento di esecuzione al codice della strada. Gli stessi, con strisce alterne bianco rosse alte 20 centimetri, debbono essere installati ai lati dei margini dell’accesso, lungo la linea interna adiacente la banchina stradale, un metro fuori terra
  • l’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale, (autorizzato appositamente), dovrà essere arretrato di almeno 6 metri allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui ciò non fosse possibile il cancello stesso dovrà essere integrato con un sistema di apertura automatica comandato a distanza
  • nel caso l’area di intersezione dell’accesso non abbia una visibilità libera ed ampia a sufficienza dovrà installarsi, secondo le disposizioni del codice della strada, apposito ausilio visivo (specchio parabolico)
  • l’accesso, sufficientemente ampio, dovrà risultare idoneo alla movimentazione dei veicoli che vi transiteranno senza che gli stessi causino danni alla sede carrabile di uso pubblico ed alle sue pertinenze, nonché pericolo o disagio alla circolazione stradale.

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